(1) Contro le decisioni della commissione locale per i masi chiusi è ammesso ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica delle stesse. 59)
(2) Ha facoltà di ricorrere chiunque abbia un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione.
(3) Su loro richiesta, i soggetti interessati possono essere sentiti dalla Commissione provinciale per i masi chiusi. Deduzioni e documenti presentati anche nel corso dell’audizione, ma decorso il termine di cui al comma 1 o il termine di 30 giorni dal ricevimento del reclamo della Ripartizione provinciale agricoltura, non saranno presi in considerazione dalla Commissione provinciale per i masi chiusi. 60)