(1) Per la validità delle deliberazioni tanto della commissione locale, quanto della Commissione provinciale per i masi chiusi è necessaria la presenza della maggioranza dei loro membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti decide il voto del/della presidente.
(2) Copia della decisione motivata viene notificata alle persone che hanno preso parte al procedimento o i cui diritti vengono comunque pregiudicati dalla decisione.