(1) È costituita la „Commissione provinciale per i masi chiusi“, che viene nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni. I singoli membri possono ricoprire tale carica al massimo per altri due mandati. Ai membri supplenti non si applica il limite di mandati. 52)
(2) Essa è composta da:
- l'assessore/assessora provinciale all'agricoltura, che la presiede;
- un magistrato o una magistrata, anche a riposo, proposto/a dal/dalla Presidente del Tribunale di Bolzano; 53)
- un esperto o un'esperta in agricoltura proposto/a dall'assessore/assessora provinciale all'agricoltura;
- un agricoltore o un'agricoltrice proposto/a dall'assessore/assessora provinciale all'agricoltura;
- una persona scelta tra tre nominativi proposti dall'associazione dei coltivatori e delle coltivatrici maggiormente rappresentativa a livello provinciale.
Per ogni membro, eccetto il/la presidente, viene nominato un membro supplente.
(3) La composizione della Commissione provinciale per i masi chiusi deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello provinciale, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso del gruppo linguistico ladino.
(4) La Commissione provinciale per i masi chiusi è convocata dal/dalla presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.
(5) In caso di impedimento il/la presidente della Commissione provinciale viene sostituito/a da un membro eletto dalla Commissione nel proprio seno.
(6) Funge da segretario o segretaria della Commissione provinciale per i masi chiusi un funzionario o una funzionaria in servizio presso la Ripartizione provinciale agricoltura di qualifica non inferiore alla sesta, nominato/a dal/dalla presidente della Commissione stessa.
(7) Ai membri e al segretario o alla segretaria della Commissione provinciale per i masi chiusi è corrisposto, in quanto spettante, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.