(1) Le istanze dirette alla commissione locale per i masi chiusi devono essere presentate presso il comune nel quale si trova la casa di abitazione del maso. Il comune trasmette l'istanza immediatamente al/alla presidente della commissione locale competente.
(2) La commissione per i masi chiusi ha la facoltà di far eseguire i rilievi necessari. Le parti interessate possono essere sentite, d'ufficio o a loro richiesta, dalla commissione.
(3) 54)
(4) Le istanze dirette alle commissioni per i masi chiusi devono essere firmate dal richiedente o dalla richiedente, dal suo/dalla sua rappresentante legale oppure da un/una rappresentante munito/a di procura speciale che può essere apposta anche a margine o in calce alla domanda.
(5) Le istanze alle commissioni locali per i masi chiusi, che abbiano per oggetto un cambiamento della consistenza del maso, devono essere firmate dal proprietario o dalla proprietaria del maso o da tutti i comproprietari/tutte le comproprietarie o coeredi, salvi i casi in cui sia disposto diversamente.
(6) 55)
(7) L’istanza deve essere corredata da tutta la documentazione rilevante per la decisione. 56)
(8) Le commissioni locali per i masi chiusi hanno l‘obbligo di decidere sulle istanze presentate con provvedimento motivato entro 60 giorni. Se la commissione locale non decide entro il termine prescritto, si può procedere a norma dell’articolo 40, comma 2. 57)