(1) La Ripartizione provinciale Foreste esegue in economia ai fini della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, d'intesa con l'assessore competente:
(2) Le attrezzature acquistate possono essere affidate dalla Ripartizione provinciale Foreste all’Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell’Alto Adige. In tal caso dette attrezzature vengono dismesse dall'inventario dei beni mobili della Provincia dalla data del verbale di consegna. 45)
(3) La programmazione delle opere di cui al comma 1, lettera a), deve tenere conto del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 14, comma 3, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e degli articoli 8, 9 e 10 delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di urbanistica e opere pubbliche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.