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a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 28 (Lotta contro i parassiti e le malattie delle piante forestali)    delibera sentenza

(1)  Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di insetti o di altri agenti patogeni, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente può prescrivere adeguate misure ai proprietari o possessori di piante forestali, ordinando anche lo scortecciamento e la rimozione di tronchi e ceppaie.

(1-bis)  Se il gestore di infrastrutture di interesse pubblico, quali elettrodotti, linee ferroviarie o strade, richiede il taglio di legname, a suo carico è posto l’obbligo dello scortecciamento o della rimozione di tronchi e ceppaie, nel caso in cui l’ispettorato forestale lo ordini. 47)

(2)  La Ripartizione provinciale Foreste può essere autorizzata ad eseguire in economia interventi di lotta contro i parassiti e le malattie delle piante forestali e svolge il controllo e la sorveglianza dello stato di salute dei boschi, anche nei riguardi di danni derivanti da inquinamento ambientale o di nuovo tipo.

(3)  Per le finalità di cui alla prima parte del comma 2, la Giunta provinciale può concorrere nelle spese a tal fine sostenute dai proprietari boschivi con l'erogazione di contributi fino all'ottanta per cento delle spese riconosciute ammissibili.

(4)  Chiunque viola le norme per la prevenzione e la repressione dei danni da parassiti nei boschi soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra Euro 31 e Euro 311.48) 

(5)  In caso di violazione delle prescrizioni di cui ai  commi  1  e 1-bis, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro  per metro cubo, o sua frazione, di legname non scortecciato e/o rimosso.   49)

(6)  Qualora la violazione contenuta nei commi 4 e 5 comporti danni di cui all'articolo 10, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e le prescrizioni ivi previste.

massimeDelibera 7 febbraio 2023, n. 125 - Criteri per la concessione di contributi nel settore forestale
47)
L'art. 28, comma 1-bis è stato inserito dall'art. 12, comma 2, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
48)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 46, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
49)
L'art. 28, comma 5, è stato così modificato dall'art. 12, comma 3, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
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