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a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 27 (Spese a carico dell'amministrazione provinciale per gli interventi di spegnimento)

(1)  Al fine dello spegnimento degli incendi boschivi sono a carico dell'amministrazione provinciale le spese per il noleggio di mezzi aerei ed approntamenti posti in essere per il loro più razionale impiego, nonché quelle per l'acquisto di materiale ritardante.

(2)  Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste è autorizzato ad eseguire le spese di cui al comma 1, in economia fino all'ammontare dei fondi a disposizione, impegnando il relativo importo sullo specifico capitolo del bilancio provinciale, senza preventiva autorizzazione della Giunta provinciale.

(3)  L'amministrazione provinciale può, oltre che risarcire le eventuali perdite di materiale subite dai vigili del fuoco volontari, rimborsare in tutto o in parte le spese di vettovagliamento da loro sostenute e quelle per il funzionamento di macchine o attrezzature utilizzate nell'opera di spegnimento, salvo il caso che tale spesa sia a carico del corpo permanente dei vigili del fuoco nel corso dell'opera di spegnimento.

(4)  Alla liquidazione del rimborso delle spese e del risarcimento per eventuali perdite di cui al comma 3 si provvede sulla base di una distinta firmata dai rispettivi comandanti dei corpi dei vigili del fuoco intervenuti oppure dal comandante operativo dei vigili del fuoco, nonché controfirmata dal rappresentante dell'autorità forestale di cui all'articolo 26. 46)

46)
L‘art. 27 è stato sostituito dall‘art. 19, comma 18, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e successivamente abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1 con reviviscienza nella sua versione originaria.
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