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a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 24 (Accensione di fuochi nei boschi)

(1) È vietato accendere o causare in qualsiasi modo fuochi nei boschi o a una distanza inferiore a 20 metri dai boschi, salvo quanto previsto dal comma 3. 42)

(2)  In tale caso il fuoco, su intimazione dell’agente accertatore, deve essere immediatamente spento.

(3)  Il divieto di cui al comma 1 non sussiste per coloro che si trovino nei boschi per esercitare un’attività forestale e per le aree attrezzate per l’accensione di fuochi individuate dall’autorità forestale. Vanno comunque osservate tutte le precauzioni adatte ad evitare lo sviluppo di incendi boschivi, quali mettere in sicurezza e delimitare il fuoco, tenerlo il più basso possibile e assicurarsi, nel momento dell’abbandono, che lo stesso sia completamente spento.

(4)  Salvo quanto disciplinato nella normativa speciale, il direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente può autorizzare, in caso di feste tradizionali, l’accensione di fuochi nei boschi ed entro la distanza di sicurezza.

(5)  In caso di elevato pericolo di incendi boschivi, reso noto alla popolazione attraverso internet e i mass media, il divieto di accendere fuochi nei boschi ed entro la distanza di sicurezza è assoluto.

(6)  Per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 3, e 4 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 5, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

(7)  Per la violazione della disposizione di cui al comma 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 euro.

(8)  Se a causa dell’accensione di fuochi nei boschi, nei prati di montagna, nei pascoli o a una distanza inferiore a 20 metri da essi insorge un pericolo di incendio o si origina un incendio, oppure si rende necessario un notevole impegno da parte delle forze di intervento, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro. 43) 44)

42)
L’art. 24, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 15, comma 2, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
43)
L'art. 24 è stato sostituito dall'art. 5, comma 11, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14. 
44)
L’art. 24, comma 8, è stato così sostituito dall’art. 15, comma 3, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
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