(1) Ferme restando le attribuzioni della commissione di cui all'articolo 11, le funzioni ed incombenze di cui all'articolo 1 sono esercitate dai comuni con l'osservanza delle procedure e dei criteri di cui alla presente legge, qualora siano riferite ad opere od interventi di interesse pubblico di competenza dei comuni, loro aziende o consorzi.
(2) Nelle operazioni di stima dovranno essere rispettati i valori di riferimento per la determinazione delle indennità di espropriazione stabiliti annualmente dall'Ufficio Estimo della Provincia.
(3) Le procedure d'esproprio, di costituzione di servitù e la redazione delle stime nell'interesse delle comunità comprensoriali vengono espletate dai comuni territorialmente competenti.5)