(1) Il servizio sanitario provinciale provvede all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive, nonché all'educazione sanitaria motoria e sportiva della popolazione, quale mezzo di promozione, di mantenimento e di recupero della salute psicofisica, nonché di prevenzione delle condizioni morbose.
(2) Gli interventi di igiene sportiva sono rivolti:
- a tutti i cittadini, per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva;
- ai giovani in età evolutiva;
- a coloro che praticano attività sportive a carattere motorio-formativo, sportivo-ricreativo o riabilitativo, organizzate da istituzioni sportive o da comuni, da federazioni sportive, da enti di promozione sportiva, da organi scolastici o da altri organismi pubblici;
- a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica o professionistica;
- alle persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, che praticano l’esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nonché come terapia. 34)
(3) Le unità sanitarie locali, nell'ambito delle proprie competenze e delle indicazioni della programmazione provinciale, assicurano:
- la promozione e l'attuazione dell'educazione sanitaria relativa alla pratica dell'attività agonistica;
- l'accertamento e la certificazione dell'idoneità alle attività fisico-sportive non agonistiche;
- l'accertamento e la certificazione dell'idoneità alle attività sportive agonistiche;
- l'effettuazione delle vaccinazioni e le relative certificazioni obbligatorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- la vigilanza igienico-sanitaria degli impianti sportivi di interesse collettivo, qualunque sia la forma di accesso, ad esclusione delle private dimore;
- il controllo antidoping.
(4) I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato prescritti da personale medico sono da svolgersi sotto il controllo di personale in possesso di laurea magistrale in scienze motorie, indirizzo attività motoria preventiva e adattata o indirizzo equipollente, in idonee strutture pubbliche o private, certificate dall’Azienda Sanitaria quali “palestre della salute”. 35)
(5) La Giunta provinciale determina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di “palestra della salute” e definisce gli indirizzi per la prescrizione medica, lo svolgimento dell’esercizio fisico strutturato e adattato e i corsi di formazione per il personale responsabile del controllo del programma personalizzato di esercizio per soggetti affetti da patologie croniche non trasmissibili. 36)