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g) Legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 11)
Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1992, n. 4.

Art. 17 (Finalità)   delibera sentenza

(1)  Il servizio sanitario provinciale provvede all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive, nonché all'educazione sanitaria motoria e sportiva della popolazione, quale mezzo di promozione, di mantenimento e di recupero della salute psicofisica, nonché di prevenzione delle condizioni morbose.

(2)  Gli interventi di igiene sportiva sono rivolti:

  1. a tutti i cittadini, per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva;
  2. ai giovani in età evolutiva;
  3. a coloro che praticano attività sportive a carattere motorio-formativo, sportivo-ricreativo o riabilitativo, organizzate da istituzioni sportive o da comuni, da federazioni sportive, da enti di promozione sportiva, da organi scolastici o da altri organismi pubblici;
  4. a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica o professionistica;
  5. alle persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, che praticano l’esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nonché come terapia. 34)

(3)  Le unità sanitarie locali, nell'ambito delle proprie competenze e delle indicazioni della programmazione provinciale, assicurano:

  1. la promozione e l'attuazione dell'educazione sanitaria relativa alla pratica dell'attività agonistica;
  2. l'accertamento e la certificazione dell'idoneità alle attività fisico-sportive non agonistiche;
  3. l'accertamento e la certificazione dell'idoneità alle attività sportive agonistiche;
  4. l'effettuazione delle vaccinazioni e le relative certificazioni obbligatorie per lo svolgimento delle attività sportive;
  5. la vigilanza igienico-sanitaria degli impianti sportivi di interesse collettivo, qualunque sia la forma di accesso, ad esclusione delle private dimore;
  6. il controllo antidoping.

(4) I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato prescritti da personale medico sono da svolgersi sotto il controllo di personale in possesso di laurea magistrale in scienze motorie, indirizzo attività motoria preventiva e adattata o indirizzo equipollente, in idonee strutture pubbliche o private, certificate dall’Azienda Sanitaria quali “palestre della salute”. 35)

(5) La Giunta provinciale determina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di “palestra della salute” e definisce gli indirizzi per la prescrizione medica, lo svolgimento dell’esercizio fisico strutturato e adattato e i corsi di formazione per il personale responsabile del controllo del programma personalizzato di esercizio per soggetti affetti da patologie croniche non trasmissibili. 36)

massimeDelibera 9 dicembre 2014, n. 1528 - Medicina dello Sport: certificato medico per l'attività sportiva non agonistica (D.M. dell'8 agosto 2014)
34)
La lettera e) dell'art. 17, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 7, comma 1, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.
35)
L'art. 17, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 2, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.
36)
L'art. 17, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 2, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.
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