(1) I periti incaricati della formazione del progetto dell'opera o dell'intervento, possono introdursi nelle proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori dipendenti dall'incarico ricevuto, purché ne sia data loro facoltà con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio o del sindaco territorialmente competente, e ne sia dato avviso ai proprietari cinque giorni prima. L'avviso è dato a cura del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio o del sindaco, ed a spese di chi richiede gli studi, e deve indicare le generalità delle persone cui è data facoltà di introdursi nelle proprietà private. Se si tratta di luoghi abitati, su istanza delle parti interessate, l'autorità competente fissa il tempo ed il modo con cui la facoltà può essere esercitata. Il sindaco ed i proprietari interessati possono assistere alle operazioni peritali o farsi rappresentare da persone di fiducia.
(2) Coloro che intraprendono le operazioni peritali sono obbligati a risarcire qualunque danno arrecato ai proprietari; per assicurare il pagamento dei relativi indennizzi, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio o il sindaco possono prescrivere il preventivo deposito di una cauzione infruttifera.
(3) Nel decreto è fissata la durata delle operazioni peritali.
(4) Chi si oppone alle operazioni dei periti, o chi togliesse i picchetti o altri segnali che fossero stati infissi per eseguire le operazioni stesse, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 81 a Euro 794, che viene irrogata dall'autorità che ha autorizzato le operazioni peritali; sono fatte salve le sanzioni penali e civili.6)