(1) Gli interventi di cui all'articolo 17 sono svolti dai servizi delle aree funzionali e organizzative "igiene e sanità pubblica", e "territorio e servizi zonali".
(2) Il servizio di medicina sportiva espleta le seguenti funzioni:
(3) Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica espleta le seguenti funzioni:
(4) I medici di medicina generale e gli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati, nell'ambito degli accordi collettivi: