(1) Le istituzioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione alle attività agonistiche e non agonistiche, agli accertamenti ed alle certificazioni di idoneità previsti dalle vigenti norme.
(1/bis) Per lo svolgimento di attività motoria con carattere di tempo libero e ricreativo non è richiesta certificazione medica di alcun tipo. Per attività motoria con carattere di tempo libero e ricreativo si intende quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti ed associazioni, anche affiliati al CONI, senza che comunque muti la sua natura, da motoria con carattere di tempo libero e ricreativo, a sportiva.37)
(2) Gli enti organizzatori di manifestazioni sportive sono tenuti ad assicurare, a proprie spese, i servizi di assistenza e di pronto soccorso previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali, o dalla vigente normativa.
(3) Gli enti organizzatori di manifestazioni aperte al pubblico, concernenti attività sportivo-ricreative, sono tenuti ad assicurare, a proprie spese, i servizi di igiene e di pronto soccorso.