(1) Alle associazioni per la gioventù, agli enti religiosi e alle iniziative pedagogiche o terapeutiche può essere consentita, previo nullaosta, da rilasciarsi ove non sussistano problemi di carattere igienico e sia garantita la completa eliminazione dei rifiuti, la promozione e organizzazione di accampamenti estivi e colonie per la gioventù a scopo ricreativo, sociale, culturale, sportivo e climaterapeutico.