(1) Il rilascio delle licenze di esercizio e le altre funzioni amministrative previste dalla presente legge sono delegate al sindaco competente per territorio. La delega va esercitata in conformità con le direttive impartite dal Presidente della giunta provinciale.
(2) Copia dei provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi del comma uno è trasmessa, anche ai fini delle comunicazioni di cui al comma due dell'articolo 1 e comma due dell'articolo 3 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, al Presidente della giunta provinciale.
(3) Il Presidente della giunta provinciale, per esigenze di pubblica sicurezza, può disporre la revoca dei provvedimenti adottati dal sindaco.
(4) Contro i provvedimenti adottati dal sindaco è ammesso, ove non previsto diversamente, ricorso al Presidente della giunta provinciale.