(1) Fermo restando quanto disposto all'articolo 4 in ordine alle sale da biliardo, da giochi e di attrazione, nei pubblici esercizi possono essere tenuti e praticati i giochi non vietati ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Testo unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.12) 13)
(1/bis) Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione. 14) 13)
(1/ter) Gli apparecchi da gioco ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, già installati negli esercizi pubblici all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1/bis devono essere rimossi entro due anni dall’entrata in vigore del comma 1/bis. 15)
(1/quater) Sono inoltre considerati luoghi sensibili ai sensi del comma 1-bis tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza. 16)
(2) L'organizzazione di feste danzanti, concerti e di manifestazioni analoghe è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici.