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a) Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 581)
Norme in materia di esercizi pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 20 dicembre 1988, n. 57.

Art. 11 (Giochi leciti)      delibera sentenza

(1)  Fermo restando quanto disposto all'articolo 4 in ordine alle sale da biliardo, da giochi e di attrazione, nei pubblici esercizi possono essere tenuti e praticati i giochi non vietati ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Testo unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.12) 13)

(1/bis)  Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione. 14) 13)

(1/ter)  Gli apparecchi da gioco ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, già installati negli esercizi pubblici all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1/bis devono essere rimossi entro due anni dall’entrata in vigore del comma 1/bis. 15)

(1/quater)  Sono inoltre considerati luoghi sensibili ai sensi del comma 1-bis tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza. 16)

(2)  L'organizzazione di feste danzanti, concerti e di manifestazioni analoghe è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici.

massimeDelibera 29 maggio 2018, n. 505 - Determinazione delle strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private operanti nell'accoglienza, assistenza e consulenza che sono ai sensi delle leggi provinciali n. 13/1992 e n. 58/1988 “luoghi sensibili”
massimeCorte costituzionale - sentenza 9 novembre 2011, n. 300 - Giochi d'azzardo - disposizioni provinciali contenti distanze minime tra sale giochi e d.c. zone sensibili come scuole e strutture sanitarie - leggittimità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 428 del 30.09.2004 - Pubblici esercizi - sala giochi - sospensione licenza - art. 110 TULPS - giurisdizione A.G.O.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999 - Pubblico esercizio - sala giochi in prossimità di edificio scolastico - diniego autorizzazione
12)
L'art. 11, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P 22 novembre 2010, n. 13.
13)
La Corte costituzionale con sentenza n. 300 del 10 novembre 2011 ha dichiarato legittimi gli articoli 1 e 2 della L.P. 22 novembre 2010, n.13, che hanno inserito l'art. 5/bis e modificato l'art. 12 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13, e che hanno modificato l'art. 11 comma 1 ed inserito l'art. 11, comma 1/bis nella L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.
14)
L'art. 11, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 22 novembre 2010, n. 13.
15)
L'art. 11, comma 1/ter, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 17.
16)
L'art. 11, comma 1/quater, è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.  Vedi anche l'art. 20, comma 5, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
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