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a) Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 581)
Norme in materia di esercizi pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 20 dicembre 1988, n. 57.

Art. 7 (Obbligo della licenza)      delibera sentenza

(1)  Nessun esercizio di somministrazione o ricettivo di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 può essere condotto senza preventiva licenza e fornire prestazioni diverse da quelle dalla stessa autorizzate in conformità con le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione. Nella licenza va esplicitamente specificato se autorizza alla somministrazione di bevande analcooliche o alcooliche oppure anche di quelle superalcooliche.

(2)  Gli ospedali, le case di cura, gli asili infantili, le case di riposo, i centri educativi o formativi, i convitti per apprendisti e studenti, e gli altri istituti o convitti condotti per fini analoghi che, al di fuori dei rispettivi compiti istituzionali, intendano fornire alloggio o vitto e alloggio, devono preventivamente munirsi della corrispondente licenza di esercizio.

(3)  Per la somministrazione al pubblico o la vendita per asporto di salsicce al banco e per attività di somministrazione e vendita ad essa assimilabile per contenuto e finalità è richiesta la licenza prevista per i tipi di esercizio di cui al comma tre dell'articolo 3.

(4)  Le licenze di esercizio sono comprensive dell'autorizzazione alla rivendita di cartoline illustrate, cartine guida, biglietti di trasporto pubblico locale in provincia e di tutti gli articoli dove è presente il logo aziendale, all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, apparecchi per la riproduzione del suono e simili. Inoltre le aziende possono vendere libri di cucina e altri tipi di stampa, alla cui realizzazione hanno collaborato le aziende stesse o i loro dipendenti. Gli esercizi ricettivi sono inoltre autorizzati ad installare piscine natatorie, noleggiare attrezzature sportive, custodire autovetture e a effettuare altri servizi accessori, ad uso esclusivo della clientela.  Gli esercizi ricettivi sono anche autorizzati a mettere a disposizione tutto l’anno le proprie piscine natatorie per la ginnastica d’acqua terapeutica a favore delle persone affette da malattie reumatiche croniche clinicamente comprovate. Presupposto è che il gruppo di terapia venga seguito da personale qualificato all’uopo istruito, messo a disposizione da parte dei richiedenti. Gli esercizi ricettivi sono infine autorizzati a mettere a disposizione tutto l’anno le proprie piscine natatorie a favore di classi scolastiche, se accompagnate da un/una docente, che se ne assume la responsabilità. 10) 

(5)  L'esercizio di stabilimenti di bagni lacuali e fluviali o di piscine natatorie e di rimesse di autoveicoli o vetture non annessi ad esercizi ricettivi ai sensi del precedente comma quattro, è soggetto ad apposita licenza da rilasciarsi, prescindendo dall'accertamento dei requisiti disciplinati nelle sezioni III e IV del titolo III, nelle forme e nei limiti previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005 - Verwaltungsrekurs - Aufhebung des rechtswidrigen Aktes wegen unzureichender Begründung - kein Schadenersatzanspruch
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 396 vom 31.08.2004 - Erweiterung von Beherbergungsbetrieben im landwirtschaftlichen Grün - Unzulässigkeit einer zusätzlichen, späteren Erweiterung durch Splitting der Betriebslizenzen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999 - Pubblico esercizio - sala giochi in prossimità di edificio scolastico - diniego autorizzazione
10)
L'art. 7, comma 4, è stato  prima sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e successivamente così modificato dall'art. 30, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
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