(1) Le licenze di esercizio sono di norma rilasciate a tempo indeterminato e con validità annuale, ma possono essere rilasciate anche per uno o più periodi dell’anno. 11)
(2) Il rilascio di licenze temporanee è ammesso solo in occasione di particolari evenienze locali quali mercati, fiere e feste, nonché nel contesto di feste campestri e manifestazioni similari. Di regola è effettuato a favore di associazioni locali che perseguono scopi di pubblica utilità.