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a) Legge provinciale22 novembre 1988, n. 501)
Disposizioni sulla classificazione e manutenzione della rete viaria rurale

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1)
Pubblicata nel B.U. 6 dicembre 1988, n. 55.

Art. 6 (Oneri per la manutenzione delle strade rurali)

(1)  Le spese per la manutenzione delle strade rurali comprendono gli oneri per la manutenzione ordinaria e quelli per la manutenzione straordinaria.

(2) La manutenzione ordinaria comprende in particolare il regolare deflusso delle acque, lo sgombero del sedime, delle canalette e dei fossati, il normale inghiaiamento e l'eliminazione di buche causate dal gelo e dal deflusso delle acque, la sistemazione delle scarpate e degli inerbimenti nonché lo sgombero della neve.

(3) Si considerano interventi di manutenzione straordinaria quelli da eseguire a causa di danni dovuti a eventi atmosferici o calamitosi nonché quelli che si rendono necessari in caso di limitazione della normale percorribilità. 7)

7)
L’art. 6 è stato così sostituito dall’art. 19, comma 4, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.