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a) Legge provinciale22 novembre 1988, n. 501)
Disposizioni sulla classificazione e manutenzione della rete viaria rurale

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1)
Pubblicata nel B.U. 6 dicembre 1988, n. 55.

Art. 7 (Omessa manutenzione stradale)

(1)  In casi di grave ritardo nell'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione ed in special modo della regolazione del deflusso delle acque da parte dei comuni, accertato dagli uffici distrettuali delle foreste, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere, può revocare o sospendere il contributo provinciale.