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a) Legge provinciale22 novembre 1988, n. 501)
Disposizioni sulla classificazione e manutenzione della rete viaria rurale

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1)
Pubblicata nel B.U. 6 dicembre 1988, n. 55.

Art. 1 (Classificazione delle strade rurali)   delibera sentenza

(1)  Tutte le strade non classificate come “statali”, "provinciali", "comunali" o di "bonifica", ai sensi della normativa provinciale sulla classificazione delle strade, sono considerate strade rurali a uso pubblico, se presentano le caratteristiche di cui all'articolo 2 e sono destinate a pubblico transito. La ripartizione provinciale competente in materia di foreste istituisce un apposito elenco delle strade rurali, che aggiorna su richiesta dei comuni.

(2) Le strade rurali non destinate a uso pubblico sono considerate strade di accesso alle aziende agricole a uso privato. 2)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 172 vom 05.05.2003 - Klassifizierung der Strassen - erklärender Charakter - Gerichtsbarkeit des Verwaltungsgerichts
2)
L’art. 1 è stato così sostituito dall’art. 19, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.