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a) Legge provinciale22 novembre 1988, n. 501)
Disposizioni sulla classificazione e manutenzione della rete viaria rurale

1)
Pubblicata nel B.U. 6 dicembre 1988, n. 55.

TITOLO I
Strade rurali ad uso pubblico

Art. 1 (Classificazione delle strade rurali)   delibera sentenza

(1)  Tutte le strade non classificate come “statali”, "provinciali", "comunali" o di "bonifica", ai sensi della normativa provinciale sulla classificazione delle strade, sono considerate strade rurali a uso pubblico, se presentano le caratteristiche di cui all'articolo 2 e sono destinate a pubblico transito. La ripartizione provinciale competente in materia di foreste istituisce un apposito elenco delle strade rurali, che aggiorna su richiesta dei comuni.

(2) Le strade rurali non destinate a uso pubblico sono considerate strade di accesso alle aziende agricole a uso privato. 2)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 172 vom 05.05.2003 - Klassifizierung der Strassen - erklärender Charakter - Gerichtsbarkeit des Verwaltungsgerichts
2)
L’art. 1 è stato così sostituito dall’art. 19, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 2 (Caratteristiche delle strade rurali ad uso pubblico)   delibera sentenza

(1)  Sono considerate strade rurali soggette ad uso pubblico i collegamenti viari tra gli insediamenti rurali e la normale rete stradale che per ampiezza, pendenza, sicurezza e fondo stradale, risultino idonei al transito delle autovetture a due ruote motrici e siano sottoposti ad ordinaria e straordinaria manutenzione.

(2)  Per insediamento rurale si intendono le aziende rurali a prevalente carattere agro-forestale, stabilmente coltivate ed abitate. Possono essere altresì allacciate altre abitazioni se la strada rurale attraversa prevalentemente fondi a utilizzo agro-forestale. Sono comunque escluse le malghe, le baite, gli insediamenti turistici e per ferie, ecc. 3)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 136 vom 25.05.2001 - Gemeindestraßen und ländliche Straßen - Verbindung des Straßennetzes mit Einzelhöfen
3)
L’art. 2, comma 2, è stato così modificato dall’art. 19, comma 2, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 3 4)

4)
L’art. 3 è stato abrogato dall’art. 19, comma 5, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 4 (Oneri di manutenzione per le strade rurali))

(1)  Il comune territorialmente competente provvede alla manutenzione ordinaria delle strade incluse nell'elenco provinciale delle strade rurali.

(2) La Provincia autonoma di Bolzano può concedere contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali. 5)

5)
L’art. 4 è stato così sostituito dall’art. 19, comma 3, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 5 6)

6)
L’art. 5 è stato abrogato dall’art. 19, comma 5, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 6 (Oneri per la manutenzione delle strade rurali)

(1)  Le spese per la manutenzione delle strade rurali comprendono gli oneri per la manutenzione ordinaria e quelli per la manutenzione straordinaria.

(2) La manutenzione ordinaria comprende in particolare il regolare deflusso delle acque, lo sgombero del sedime, delle canalette e dei fossati, il normale inghiaiamento e l'eliminazione di buche causate dal gelo e dal deflusso delle acque, la sistemazione delle scarpate e degli inerbimenti nonché lo sgombero della neve.

(3) Si considerano interventi di manutenzione straordinaria quelli da eseguire a causa di danni dovuti a eventi atmosferici o calamitosi nonché quelli che si rendono necessari in caso di limitazione della normale percorribilità. 7)

7)
L’art. 6 è stato così sostituito dall’art. 19, comma 4, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 7 (Omessa manutenzione stradale)

(1)  In casi di grave ritardo nell'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione ed in special modo della regolazione del deflusso delle acque da parte dei comuni, accertato dagli uffici distrettuali delle foreste, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere, può revocare o sospendere il contributo provinciale.

TITOLO II
Strade interpoderali e poderali

Art. 8 (Manutenzione delle strade interpoderali)  

(1)  Sono considerate strade interpoderali, ai fini della presente legge, le strade rurali destinate all'uso di più fondi o edifici, non aperte al pubblico transito ed aventi i requisiti di opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

(2)  Ai fini della sistemazione e manutenzione delle strade interpoderali di cui al comma 1 gli utenti interessati possono costituire apposite associazioni con lo statuto corrispondente allo statuto-tipo da approvarsi con regolamento di esecuzione.

(3)  La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni di cui al comma 2 contributi per la sistemazione e la manutenzione straordinaria delle strade interpoderali in base alla legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, e alla legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4.

(4)  La Giunta provinciale è autorizzata a concedere dei contributi straordinari per la manutenzione ordinaria delle strade interpoderali di cui al comma 1 qualora esistano particolari esigenze di natura agroforestale, accertate dall'ispettorato provinciale per le foreste.

(5)  I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche per la sistemazione e manutenzione delle strade poderali destinate all'uso di un unico fondo ed aventi i requisiti di opere di miglioramento fondiario.

TITOLO III
Norme finanziarie

Art. 98)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

8)
Omissis.