In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Legge provinciale22 novembre 1988, n. 501)
Disposizioni sulla classificazione e manutenzione della rete viaria rurale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 6 dicembre 1988, n. 55.

Art. 4 (Oneri di manutenzione per le strade rurali))

(1)  Il comune territorialmente competente provvede alla manutenzione ordinaria delle strade incluse nell'elenco provinciale delle strade rurali.

(2) La Provincia autonoma di Bolzano può concedere contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali. 5)

5)
L’art. 4 è stato così sostituito dall’art. 19, comma 3, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.