(1) La denominazione scuola di cosmetica può essere usata da un istituto di formazione e perfezionamento che offre corsi di durata minima biennale, con un minimo di 900 ore annue di lezione.
(2) Tra le materie teoriche obbligatorie devono rientrare in ogni caso la scienza dell’alimentazione, la dermatologia e la tecnica professionale e tra quelle pratiche il pronto soccorso ed esercitazioni pratiche nell’ambito dell’estetica.
(3) Le lezioni sono tenute da personale qualificato.