(1) Sono escluse dalla competenza professionale dell’estetista tutte quelle prestazioni di servizi riservate esclusivamente al personale medico e sanitario qualificato. Il campo professionale dell’estetista comprende le seguenti attività: trattamento estetico del viso, massaggio estetico del viso, estetica decorativa, depilazioni ed epilazioni, manicure, trattamento estetico del corpo, massaggio estetico del corpo con conoscenza dei vari metodi di massaggio a seconda dell’inestetismo presente, termotrattamenti estetici, idrotrattamenti estetici, correzione dei vari inestetismi o imperfezioni sul corpo sano, solarium e raggi UV, pedicure estetico.