(1) Sono escluse dalla competenza professionale del trainer o della trainer del benessere tutte quelle prestazioni di servizi riservate esclusivamente al personale medico e sanitario qualificato. Inoltre non ricadono nelle sue competenze nemmeno i trattamenti di natura esclusivamente estetica che presuppongono una formazione specifica quali depilazioni ed epilazioni, termotrattamenti estetici, idrotrattamenti estetici, applicazioni di maschere, pedicure estetico nonché trattamento delle gambe. Il campo professionale del trainer o della trainer del benessere comprende le seguenti attività: impiego di tecniche di benessere e movimento, di metodi di rilassamento, esecuzione di massaggi rilassanti, estetici e per il benessere, non di natura terapeutica, utilizzo del reparto sauna e solarium, consulenza e sostegno dell’ospite per un sano modo di vivere. Suddette prestazioni sono riservate ai sensi dell’articolo 32, comma 11, dell’ordinamento dell’artigianato esclusivamente agli ospiti della struttura nella quale si svolge l’attività ed hanno carattere complementare.