(1) Nel caso in cui l’attività di estetista e di acconciatore o acconciatrice sia svolta in alberghi o altri esercizi ricettivi quale prestazione di servizi riservata agli ospiti della struttura, ad essere in possesso dei requisiti professionali può essere, anziché il titolare dell’impresa, anche una o un dipendente dell’impresa, che assume la funzione di responsabile tecnico.
(2) Se le attività di cui al comma 1 sono svolte come attività propria e proposte anche a persone che non sono ospiti della struttura, ad essere in possesso dei requisiti professionali deve essere l’imprenditore artigiano stesso.