(1) Sono escluse dalla competenza professionale del cosmetista o della cosmetista tutte quelle prestazioni di servizi riservate esclusivamente al personale medico e sanitario qualificato, come pure tutte le attività di massaggio. Il campo professionale del cosmetista o della cosmetista comprende le seguenti attività: trattamento estetico del viso, estetica decorativa, depilazioni ed epilazioni, manicure, trattamento estetico del corpo, termotrattamenti estetici, idrotrattamenti estetici, correzione dei vari inestetismi o imperfezioni sul corpo sano, pedicure estetico.