Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) La scuola dell’infanzia non può essere più alta di 2 piani.
(2) Le scuole elementari e medie inferiori non possono essere più alte di 4 piani.
(3) Le scuole medie superiori e le scuole professionali non sono possibilmente più alte di 6 piani.
(4) Sono possibili eccezioni, previo parere favorevole del Comitato tecnico provinciale.