Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Oltre alle direttive contenute nell’articolo 73 riguardanti gli impianti elettrici sono prescritti i seguenti valori relativi all’illuminazione:
(2) In osservanza delle disposizioni dell’articolo 73 va prevista un’illuminazione regolabile in modo graduale.