Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Il programma planivolumetrico di una scuola viene sviluppato in base al progetto organizzativo di cui all’articolo 104. Il progetto pedagogico ed i dati statistici di sviluppo della scuola devono affluire in tale programma. I programmi-tipo contenuti negli allegati A e B forniscono i dati di riferimento.
(2) Le dimensioni delle superfici indicate negli articoli seguenti hanno valore indicativo.
(3) I valori delle superfici indicati nel presente regolamento possono essere applicati in modo flessibile qualora sussistano ragioni pedagogiche particolari. Tali ragioni devono trovare riscontro nella normativa provinciale per la definizione dei programmi scolastici. In questi casi va acquisito anche il parere dell’Intendente scolastico competente oppure del Direttore/della Direttrice della Ripartizione per la formazione professionale.