Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Le aule didattiche sono destinate alle lezioni teoriche e pratiche.
(2) Si distinguono in:
(3) La disposizione e l’arredamento delle aule didattiche contribuiscono a creare un gradevole clima di lavoro e rendono possibile l’insegnamento con metodologie didattiche moderne e flessibili.
(4) Tutte le aule vanno illuminate con luce naturale.
(5) Vanno evitati un surriscaldamento degli ambienti e l’abbagliamento da parte dei raggi solari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di cui agli articoli 69 e 71 del presente regolamento.
(6) Le aule vanno sufficientemente isolate acusticamente tra loro e nei confronti dei percorsi e dei corridoi, ai sensi dell’articolo 79.