Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) La larghezza dei corridoi non può essere inferiore a 2,0 m. La larghezza dei corridoi dove non si trovano delle aule (corridoi secondari) può essere ridotta a 1,50 m. L’altezza di tutti i corridoi non può essere inferiore a 2,40 m.
(2) I corridoi vanno strutturati in modo tale da potervi possibilmente realizzare nicchie e postazioni di lavoro singole e per piccoli gruppi.