Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) L'altezza delle aule è di 3,00 m; nel caso di solai inclinati, aule a gradoni o nicchie, l'altezza minima è di 2,40 m.
(2) Nelle scuole dell’infanzia, l'altezza di tutte le aule di soggiorno può essere ridotta da 3,00 a 2,70 m.