(1) Enti, ed in casi eccezionali anche soggetti privati, possono presentare una denuncia scritta per la misurazione del legname. Il direttore dell'ispettorato forestale comunica la decisione in merito e fissa le relative condizioni.
(2) La misurazione del legname avviene da parte dell'autorità forestale; gli interessati devono provvedere affinchè la misurazione possa avvenire in modo celere e sicuro.
(3) La misurazione del legname è gratuita unicamente per gli enti. Entro 30 giorni dalla conclusione della misurazione i soggetti privati versano sul fondo forestale provinciale il due percento del prezzo di macchiatico stabilito dall'autorità forestale.