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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale31 luglio 2000, n. 291)
Regolamento all'ordinamento forestale

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 13 (Principi selvicolturali generali)

(1)  La selvicoltura è di tipo naturalistico e si attua, tenendo conto delle condizioni ecologiche delle stazioni e delle diverse funzioni del bosco, secondo i seguenti principi:

  1. viene considerata l'evoluzione storica dei singoli complessi boscati;
  2. il modello vegetazionale naturale come risultato delle condizioni climatiche ed edafiche va considerato e, per quanto possibile, mantenuto;
  3. gli interventi selvicolturali tengono conto della dinamica naturale del bosco;
  4. la produttività del suolo viene tutelata mantenendo i cicli naturali delle sostanze nutritive. Concimazioni, drenaggi nonché l'impiego di sostanze geneticamente manipolate e di ormoni sono da evitare. Gli antiparassitari devono essere usati solamente in caso di necessità fitosanitarie;
  5. le utilizzazioni avvengono in modo tale da garantire nel lungo periodo la fertilità della stazione, la stabilità e la vitalità del bosco nonché la qualità e l'impiego ottimale del legno;
  6. le utilizzazioni avvengono su piccole superfici e le cure colturali agiscono prevalentemente sui gruppi;
  7. i margini dei boschi vengono trattati in modo particolarmente oculato e mantenuti possibilmente articolati e ricchi di specie diverse;
  8. l'esbosco del legname avviene in modo tale da mantenere il più possibile intatto il bosco;
  9. il bosco viene rinnovato di norma per via naturale; la rinnovazione artificiale si attua solo in casi di manifesta necessità e con specie arboree o arbustive adatte alle condizioni ecologiche delle stazioni e generalmente autoctone;
  10. la necromassa in piedi e a terra nonché gli alberi cavi devono essere oculatamente lasciati nel bosco in quantità e con distribuzione adeguate, purché non sussistano problemi fitosanitari;
  11. nei boschi misti si mira principalmente al mantenimento della mescolanza. Le specie arboree consociate e rare vengono favorite e gli alberi singoli di specie diversa vengono protetti;
  12. gli alberi monumentali e le singole forme arboree particolarmente belle vengono favorite unitamente a forme varie e colorate;
  13. i bei paesaggi boschivi e i tipi strutturali variati ed articolati con alternanza di superfici non boscate e superfici agricole coltivate estensivamente vengono mantenuti e ricostituiti;
  14. in zone boschive adatte vengono create, attraverso misure di gestione dell'afflusso di persone, oasi di riposo da una parte e zone ad elevata fruizione ricreativa dall'altra;
  15. si provvede a individuare una rete di zone forestali protette, nelle quali sia anche possibile rinunciare consapevolmente alle utilizzazioni.
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