(1) Viene definita indennità di posizione storica quella già percepita alla data di entrata in vigore del presente contratto. Essa viene corrisposta nella medesima misura e con le medesime modalità al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, anche in vigenza del nuovo contratto collettivo.
(2) Per il personale medico assunto dopo l'entrata in vigore del presente contratto sono fissati i seguenti importi annui:
- per il personale medico inquadrato nella fascia funzionale A: 14.370,17 Euro,
- per il personale medico inquadrato nella fascia funzionale B: 11.569,18 Euro.
(3) Al personale medico che alla data di entrata in vigore del presente contratto beneficia delle disposizioni di cui all’articolo 54 del contratto collettivo 13 marzo 2003 o che alla stessa data si trova comunque in servizio, è dovuta l’indennità di posizione fissa aggiuntiva nella misura dell’importo pari a due ore aggiuntive programmate individualmente percepito alla data di entrata in vigore del presente contratto. Detta indennità, decurtata del rateo della 13ma mensilità, sarà corrisposta per 13 mensilità.
(4) Il personale medico con rapporto di lavoro part-time e il personale assente per maternità o congedo parentale, in servizio alla data di entrata in vigore del contratto collettivo 13 marzo 2003, percepisce, a partire dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto, l’indennità di posizione fissa aggiuntiva in misura pari all’importo di due ore aggiuntive programmate calcolata con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno.
(5) Per i direttori di struttura complessa la tariffa di un’ora aggiuntiva programmata ai fini della determinazione dell’indennità di posizione fissa aggiuntiva è pari a 218,00 Euro.
(6) Al personale medico assunto o riassunto in fascia funzionale B o in fascia funzionale A o passato dalla fascia funzionale B in fascia funzionale A del ruolo unico dopo l’entrata in vigore del contratto collettivo del 13 marzo 2003, è dovuta l’indennità di posizione fissa aggiuntiva nella seguente misura:
- fascia funzionale “A” euro 7.200,00 annuo,
- fascia funzionale “B” euro 1.750,00 annuo.
(7) Nel caso di passaggio del personale di cui al comma 6 dalla fascia funzionale B alla fascia funzionale A, l’indennità è dovuta nella misura di cui al comma 6, lettera a), con perdita di ogni parte economica risultante dalla ex indennità per ore aggiuntive programmate, inclusa l’eventuale indennità ad personam di cui all’articolo 54, comma 6, del contratto collettivo 13 marzo 2003.
(8) Al personale medico part-time, al personale in maternità o in congedo parentale, assunto dopo l’entrata in vigore del contratto collettivo 13 marzo 2003, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto è dovuta l’indennità di posizione fissa aggiuntiva nella misura di cui al comma 6 del presente articolo.
(9) Per il personale part-time, in maternità o in congedo parentale, ferma restando la base di calcolo, l’indennità di posizione fissa aggiuntiva corrisposta è ridotta in proporzione all’orario di lavoro prestato ovvero agli emolumenti percepiti durante l’assenza per maternità o congedo parentale.
(10) L'indennità di posizione fissa storica ed aggiuntiva è corrisposta per 13 mensilità.
(11) L’indennità di posizione fissa aggiuntiva, che viene istituita con il presente contratto ai fini di superare la previgente disciplina della prestazione e retribuzione delle ore aggiuntive programmate (“plusorario”) ex articolo 39 del contratto collettivo 13 marzo 2003 e per superare la clausola di garanzia ex articoli 53 e 54 del contratto collettivo 13 marzo 2003, non è assoggettata agli aumenti generali della retribuzione fondamentale o di parti di essa, che in futuro verranno applicati.
(12) Per gli esempi esplicativi relativi all’applicazione del presente articolo si rinvia agli allegati A – B – C - D.