1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 1, della legge, possono essere concessi contributi per la progettazione, la realizzazione e la ristrutturazione di:
a) impianti di depurazione destinati al trattamento delle acque reflue urbane, compreso il trattamento dei fanghi di depurazione;
b) reti fognarie principali che allacciano le località agli impianti di depurazione. Con riferimento alle zone con case sparse, per rete fognaria principale si intende quel tratto di canalizzazione a cui sono collegati complessivamente almeno 50 a.e. (abitanti equivalenti), come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera o), della legge. Sono in ogni caso esclusi gli allacciamenti di edifici singoli;
c) reti fognarie principali per le acque meteoriche e relativi impianti.
2. Ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della legge, possono essere concessi contributi per la progettazione e la realizzazione di interventi di risanamento e rinaturalizzazione di corpi idrici superficiali e acque sotterranee, incluse le relative fasce di protezione, in conformità al Piano di tutela delle acque. Sono esclusi gli interventi di risanamento e le misure di compensazione prescritti per legge.