(1) Agli effetti dell’articolo 46, comma 5, della legge, il nucleo familiare di cui all’articolo 7/ter deve disporre di un reddito medio netto annuo, detratta la rata di ammortamento del mutuo ipotecario, e senza tenere conto del patrimonio, che corrisponde almeno all'importo stabilito come reddito minimo di inserimento ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n.30, e successive modifiche.
(1/bis) Ai fini della determinazione della capacità restituiva ai sensi del comma 1 del presente articolo, il canone di locazione dell’abitazione principale di cui all’articolo 19, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, non è considerato tra gli elementi di riduzione del reddito. 36)
(2) Per i redditi da lavoro autonomo individuale, da impresa individuale, da partecipazione in società di persone ed equiparate e associazioni in partecipazione e da partecipazioni in società di capitali, ai fini della determinazione della capacità restitutiva ai sensi del comma 1 del presente articolo si considera il reddito dichiarato senza l’applicazione dei correttivi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. 37)