(1) Ai fini della determinazione del VSE si considera la situazione economica media (“SEM”) del nucleo familiare nei due anni antecedenti l’anno di presentazione della domanda, se questa è presentata dopo il 30 giugno, o la situazione economica media del nucleo familiare nel penultimo e terzultimo anno antecedenti l’anno di presentazione della domanda, se questa è presentata entro il 30 giugno. Il VSE è calcolato ai sensi dei commi 2 e 3.
(2) La situazione economica media (“SEM”) è calcolata con la seguente formula:
| | | SEM = | R1 + R2 | |
| ----------- | + P2 |
| 2 | |
dove per:
- R1 s’intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla DURP relativa al primo anno di reddito considerato;
- R2 s’intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla DURP relativa al secondo anno di reddito considerato;
- P2 s’intende il patrimonio del nucleo familiare come individuato ai sensi dei commi 4, 4/bis, 5, 5/bis, 5/ter, 5/quater e 6. 18)
(3) Il VSE si calcola dividendo la SEM per il fabbisogno annuale del nucleo familiare di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Il risultato è arrotondato al secondo decimale, per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5, oppure per difetto se inferiore a detto limite.
(4) Il patrimonio del nucleo familiare è quello rilevato nell’ultima DURP considerata ai fini dell’ammissione alle agevolazioni edilizie. Esso è costituito da:
- il patrimonio immobiliare, come individuato ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, di ciascun componente del nucleo familiare;
- il patrimonio mobiliare, come individuato ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, di ciascun componente del nucleo familiare.
(4/bis) In deroga a quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, in riferimento al patrimonio mobiliare dichiarato nella DURP non si considerano, per ciascun nucleo familiare, i seguenti importi:
- i primi 150.000,00 euro di patrimonio mobiliare, per nuclei familiari costituiti da una persona;
- i primi 250.000,00 euro di patrimonio mobiliare, per nuclei familiari costituiti da due o più persone. 19)
(5) Nel patrimonio mobiliare non si considera il ricavato della cessione dell’abitazione principale nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda, purché il valore convenzionale dell’alloggio ceduto sia detratto da quello dell’alloggio oggetto della domanda di agevolazione edilizia, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, della legge. Tale eccezione si applica limitatamente ad una abitazione principale per nucleo familiare.
(5/bis) Non sono considerati patrimonio immobiliare il terreno edificabile sul quale il richiedente realizza l’abitazione oggetto dell’agevolazione, né l’immobile o gli immobili che il richiedente, mediante interventi di recupero, trasforma nell’abitazione oggetto dell’agevolazione stessa, anche qualora non si tratti di unità immobiliari ad uso abitativo. Il terreno e l’immobile o gli immobili suddetti sono considerati esenti fino ad un valore complessivo di 150.000,00 euro per nucleo familiare. Nei casi in cui trova applicazione l’esenzione di cui al presente comma, sono considerate patrimonio l’unità immobiliare ad uso abitativo e le relative pertinenze eventualmente esentate ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, che non costituiscono oggetto della domanda di agevolazione. 20)
(5/ter) Il comma 5/bis non trova applicazione, qualora il valore dell’oggetto della domanda di agevolazione sia inferiore a quello dell’unità immobiliare ad uso abitativo e delle relative pertinenze già esentate ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. 21)
(5/quater) Qualora il richiedente, ai sensi dell’articolo 41 della legge, realizzi, oltre all’abitazione oggetto dell’agevolazione, un'ulteriore abitazione costituente un'autonoma unità immobiliare, l’esenzione di cui al comma 5/bis si applica solo per la quota di proprietà corrispondente all’abitazione oggetto dell’agevolazione. A tal fine deve essere presentata una tabella millesimale con la suddivisione delle superfici. 22)
(6) Il patrimonio del nucleo familiare, come rilevato ai sensi dei commi 4, 4/bis, 5, 5/bis, 5/ter e 5/quater è valutato nella misura del 20 per cento. 23) 24)