(1) In caso di decesso del richiedente prima dell’emissione del provvedimento di concessione dell’agevolazione e qualora sia accertato che per il nucleo familiare, come composto ai sensi dell’articolo 7/ter al momento della presentazione della domanda, sussistevano i requisiti per l’ammissione, l’agevolazione può essere approvata a favore dei componenti superstiti del nucleo familiare indicati nella domanda di agevolazione edilizia che diventino proprietari o usufruttuari dell’alloggio. Per la determinazione dell’importo dell’agevolazione edilizia si considera il nucleo familiare così come composto al momento della presentazione della domanda.
(2) I componenti maggiorenni del nucleo familiare tenuti a presentare la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico devono consegnare il relativo certificato prima dell’ammissione. 16)