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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 10 (Standard minimo per il recupero)

(1)  Per essere ammessi ad un'agevolazione per il recupero, i lavori previsti devono corrispondere almeno ai lavori di manutenzione straordinaria previsti dall'articolo 59, comma 1, lettera b), della legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13.

(2)  Si considerano lavori di manutenzione straordinaria quelli che prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:

  1. il rinnovo e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici;
  2. la realizzazione o integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici.

(3)  Sono comunque considerati lavori di manutenzione straordinaria i seguenti lavori:

  1. sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  2. realizzazione e adeguamento di opere accessorie che non comportino aumento di volume o di superficie utili;
  3. realizzazione di volumi tecnici;
  4. realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio;
  5. consolidamento delle fondazioni e delle strutture portanti in elevazione;
  6. sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;
  7. rifacimento di scale e rampe;
  8. sostituzione di muri divisori, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare;
  9. interventi finalizzati al risparmio energetico.

(4)  Qualora contemporaneamente ai lavori per la manutenzione straordinaria si eseguono lavori di manutenzione ordinaria e tali lavori siano necessari per la conclusione dei primi anche i lavori di finitura sono considerati quali lavori di manutenzione straordinaria.

(5)  Le agevolazioni per il recupero di abitazioni previste dalla legge sono concesse solamente se le spese riconosciute per i lavori di recupero progettati non sono inferiori al dieci per cento del costo di costruzione convenzionale.

(6)  Possono essere oggetto delle agevolazioni per il recupero solamente lavori conformi alle disposizioni urbanistiche ed indicati nella relazione tecnica di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), numero 3.6. I lavori di recupero possono essere iniziati decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo che, risultando la relazione tecnica incompleta, entro i menzionati 30 giorni il direttore dell'Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata intimi al richiedente, con provvedimento motivato, a non iniziare i lavori, con la conseguente necessità di effettuare un sopralluogo per la valutazione della domanda. Qualora il sopralluogo non venga effettuato entro i successivi 30 giorni, il richiedente può comunque dare inizio ai lavori. 38)  

38)
L'art. 10  comma 6 è stato  prima  sostituito dall'art. 8 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42, e successivamente così modificato dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
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