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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 9 (Documentazione e presupposti tecnici)   delibera sentenza

(1) Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie previste dall'articolo 2 della legge sono corredate da una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione all’agevolazione edilizia richiesta, da redigersi sul modulo predisposto dall'ufficio e munita della documentazione ivi indicata.

(2) Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie per l’acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario sono inoltre corredate da:

  1. 28)
  2. i seguenti documenti tecnici:
    1. in caso di nuova costruzione:
      1.1) il progetto approvato dal comune, completo di tutte le piante, le sezioni e i prospetti;
      1.2) una copia della concessione edilizia;
      1.3) una copia della relazione tecnica descrittiva;
      1.4) una copia del preventivo di spesa. L’ammontare del preventivo, inclusa la prestazione lavorativa in proprio del richiedente e dei suoi familiari, non può essere inferiore al 100 per cento dei costi di costruzione convenzionali dell'abitazione;
      1.5) 29)
    2. in caso di acquisto:
      2.1) una copia del contratto preliminare di compravendita registrato o del contratto notarile di compravendita registrato;
      2.2) lo stralcio del progetto approvato e vistato dal comune con la relativa planimetria, se si tratta di alloggi progettati o in fase di costruzione;
    3. in caso di recupero:
      3.1) il progetto di recupero approvato dal comune, completo di tutte le piante, le sezioni, i prospetti ed il calcolo della cubatura;
      3.2) una copia della concessione edilizia;
      3.3) in caso di interventi di recupero per i quali, ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, non sia necessaria la concessione edilizia, uno dei seguenti documenti:
      3.3.1) una copia della relazione del progettista, con timbro di ricezione del comune, che asseveri le opere interne da compiersi, ai sensi dell’articolo 98 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, oppure
      3.3.2) una copia della denuncia di inizio di attività edilizia presentata al comune ai sensi dell’articolo 132 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche; la copia si considera validamente prodotta, se è maturato il termine previsto per l'inizio dei lavori o vi è stata la conferma del comune, oppure
      3.3.3) una copia dell’autorizzazione di cui all’articolo 132 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, oppure
      3.3.4) una copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 8, comma 1/bis, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, e dell’articolo 1, comma 1, lettera j), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche;
      3.4) una copia del preventivo di spesa;
      3.5) la descrizione dettagliata dello stato di conservazione e di manutenzione per cui si rende necessaria l'esecuzione degli interventi di recupero;
      3.6) una copia della relazione tecnica con la descrizione dettagliata degli interventi di recupero previsti;
      3.7) la dichiarazione sostitutiva sulla vetustà dell'edificio o sulla data dell'ultimo certificato di abitabilità.

(3) Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie per il recupero convenzionato di cui al capo 7 della legge sono corredate dai documenti tecnici di cui al comma 2, lettera b), numero 3).

(4) Le domande di concessione di un contributo per l’acquisizione e l’urbanizzazione di aree edificabili di cui all’articolo 2, comma 1, lettera H, numero 3, della legge, sono corredate dai seguenti documenti tecnici:

  1. il progetto approvato dal comune, completo di tutte le piante, le sezioni e i prospetti;
  2. una copia della concessione edilizia;
  3. una copia del contratto notarile di compravendita registrato;
  4. una copia della richiesta di pagamento del comune relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

(5) I richiedenti tenuti a presentare la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico devono allegare alla domanda la relativa certificazione in plico chiuso.

(6) Le agevolazioni edilizie previste dall’articolo 2 della legge possono essere concesse, se al momento della presentazione della domanda sussistono i seguenti presupposti tecnici:

  1. in caso di nuova costruzione, devono essere iscritti nel libro fondiario a favore del richiedente oppure della cooperativa edilizia di cui il richiedente è socio la piena proprietà o il pieno usufrutto dell’area edificabile su cui viene realizzato l’alloggio oggetto dell’agevolazione, salvo quanto previsto alla lettera e) nel caso di nuova costruzione su terreno agevolato; 30)
  2. in caso di acquisto di un’abitazione esistente deve essere stato emesso dal comune il relativo certificato di abitabilità o, in mancanza del certificato di abitabilità, deve essere prodotto il certificato di rispondenza alloggio rilasciato dal medico igienista distrettuale;
  3. in caso di recupero, devono essere iscritti nel libro fondiario a favore del richiedente oppure della cooperativa edilizia di cui il richiedente è socio la piena proprietà o il pieno usufrutto dell’immobile oggetto dell’agevolazione, salvo quanto previsto alla lettera e) nel caso di recupero su terreno agevolato; 31)
  4. in caso di recupero di immobili sottoposti al vincolo di tutela storico-artistica, deve inoltre essere stata rilasciata dalla Ripartizione provinciale Beni culturali la relativa autorizzazione; 32) 33)
  5. se la nuova costruzione o il recupero sono realizzati su terreno agevolato e la proprietà dell’area o dell’immobile non è ancora intavolata a nome del richiedente o della cooperativa edilizia di cui il richiedente è socio, deve essere stata adottata dal comune la relativa delibera di assegnazione. 34)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - presentazione dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico - criterio di proporzionalità fra i gruppi linguistici
28)
La lettera a) dell’art. 9, comma 2, è stata abrogata dall’art. 3, comma 1, del D.P.P. 27 settembre 2021, n. 30.
29)
Il numero 1.5) della lettera b) dell’art. 9, comma 2 è stato abrogato dall’art. 2, comma 1 del D.P.P. 11 giugno 2018, n. 17.
30)
La lettera a) dell’art. 9, comma 6, è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1 del D.P.P. 11 giugno 2018, n. 17.
31)
La lettera c) dell’art. 9, comma 6, è stata così sostituita dall’art. 1, comma 2 del D.P.P. 11 giugno 2018, n. 17.
32)
L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
33)
La lettera d) dell’art. 9, comma 6, è stata così modificata dall’art. 1, comma 3  del D.P.P. 11 giugno 2018, n. 17.
34)
La lettera e) dell’art. 9, comma 6, è stata aggiunta dall’art. 1, comma 5  del D.P.P. 11 giugno 2018, n. 17.
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