(1) Per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni sono istituiti una Commissione elettorale provinciale nonché seggi elettorali nelle scuole e presso le consulte provinciali6) dei genitori e degli studenti.
(2) La carica di membro della Commissione elettorale provinciale e di seggio elettorale è incompatibile con l'elettorato passivo.
(3) Tutte le decisioni sono prese a maggioranza. Non sono consentite le astensioni di voto.