(1) La scheda elettorale è valida qualora la volontà effettiva dell'elettore sia desumibile.
(2) Le schede che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione dei voti di lista.
(3) Qualora l'elettore esprima voti di preferenza senza contrassegnare la rispettiva lista il voto è valido per i candidati e per la lista.
(4) Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.