(1) La deliberazione della Giunta provinciale che indice le elezioni per il Consiglio scolastico provinciale stabilisce la data e la durata delle votazioni, nonché il numero dei rappresentanti distinti per appartenenza alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in lingua italiana e a quella delle località ladine per ogni singola categoria. Con la stessa deliberazione sono determinate le indicazioni che i candidati e i firmatari di lista delle diverse categorie elettorali devono fornire ed è inoltre nominata la Commissione elettorale provinciale di cui all'articolo 5.4)