In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 221)
Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.

Art. 12 (Formazione degli elenchi elettorali)

(1) La Commissione elettorale provinciale, sulla base delle comunicazioni inviate dalle intendenze scolastiche, forma gli elenchi degli elettori per

  1. il personale ispettivo e direttivo, suddiviso per appartenenza alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in lingua italiana e a quella delle località ladine;
  2. il personale educatore ed assistente per gli alunni in situazione di handicap;
  3. i membri delle rispettive consulte provinciali dei genitori;
  4. i membri delle rispettive consulte provinciali degli studenti.

(2) La Commissione elettorale provinciale assegna un seggio elettorale agli elettori della categoria elettorale del personale ispettivo e direttivo e della categoria elettorale del personale educatore ed assistente per gli alunni in situazione di handicap; trasmette inoltre i rispettivi elenchi elettorali, assicurando la segretezza del voto.

(3) I direttori dei circoli di scuola dell’infanzia e i dirigenti scolastici formano gli elenchi elettorali per le seguenti categorie:

  1. categoria elettorale del personale docente: insegnanti e collaboratrici pedagogiche delle scuole dell’infanzia e personale docente, incluso il personale docente di seconda lingua;
  2. categoria elettorale del personale amministrativo: personale non insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali e delle scuole a carattere statale della provincia.

(4) Gli elenchi degli elettori sono formati non oltre il 30° giorno prima delle votazioni e sono immediatamente esposti; essi riportano il nome e la data di nascita degli elettori.

(5) Chiunque abbia un interesse legittimo può prendere visione degli elenchi e chiedere eventuali correzioni.

(6)  Qualora la Commissione elettorale provinciale o il capo d'istituto competente non provveda entro cinque giorni alla correzione richiesta, il richiedente può sollevare obiezione alla competente intendenza scolastica. 12)

12)
L'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActiona) Legge provinciale18 ottobre 1995, n. 20
ActionActionb) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionAction Art. 2 (Indizione delle elezioni)  
ActionAction Art. 3 (Richiesta di designazione dei rappresentanti)
ActionAction Art. 4 (Commissione elettorale provinciale e seggi elettorali)
ActionAction Art. 5 (Commissione elettorale provinciale)
ActionAction Art. 6 (Seggi elettorali nelle scuole)
ActionAction Art. 7 (Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti)
ActionAction Art. 8 (L'elettorato attivo e passivo)  
ActionAction Art. 9 (Elettorato attivo e passivo del personale docente, direttivo ed ispettivo)
ActionAction Art. 10 (Elettorato attivo e passivo del personale educatore ed assistente per gli alunni handicappati nonché del personale amministrativo)
ActionAction Art. 11 (Elettorato attivo e passivo dei genitori e degli studenti delle scuole secondarie superiori)
ActionAction Art. 12 (Formazione degli elenchi elettorali)
ActionAction Art. 13 (Personale educativo del convitto "Damiano Chiesa")
ActionAction Art. 14 (Formazione delle liste dei candidati)
ActionAction Art. 15 (Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori di lista)
ActionAction Art. 16 (Presentazione delle liste dei candidati)
ActionAction Art. 17 (Esposizione delle liste dei candidati e verifica della loro regolarità)
ActionAction Art. 18 (Rappresentanti di lista)
ActionAction Art. 19 (Presentazione dei candidati e dei programmi)
ActionAction Art. 20 (Schede elettorali e verbali)
ActionAction Art. 21 (Modalità di votazione)
ActionAction Art. 22 (Operazioni di scrutinio)
ActionAction Art. 23 (Indicazioni per lo scrutinio)
ActionAction Art. 24 (Attribuzione dei seggi)  
ActionAction Art. 25 (Adempimenti per la proclamazione degli eletti)
ActionAction Art. 26 (Ricorsi)
ActionAction Art. 27 (Prima convocazione)
ActionAction Art. 27/bis (Elezioni suppletive delle rappresentanze dei genitori e degli studenti)
ActionAction Art. 28 (Abrogazioni)
ActionAction Art. 29 (Entrata in vigore)
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico