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c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 221)
Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale

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1)
Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.

Art. 27/bis (Elezioni suppletive delle rappresentanze dei genitori e degli studenti)

(1) Qualora uno o più seggi della categoria dei genitori o degli studenti rimangano definitivamente vacanti per l'impossibilità di procedere alla relativa attribuzione ai sensi dell'articolo 24 a causa dell'esaurimento di tutte le liste, o per l'impossibilità di attribuire i seggi sulla base di eventuali precedenti elezioni suppletive, la rispettiva consulta provinciale procederà ad elezioni suppletive.

(2) Le Le elezioni suppletive si svolgono secondo la seguente procedura semplificata:

  1. l’elettorato attivo e passivo spetta soltanto ai membri delle consulte provinciali;
  2. le elezioni hanno luogo anche se l’organo non dovesse raggiungere il numero legale;
  3. il presidente della consulta provinciale istituisce un seggio elettorale ai sensi dell’articolo 7, comma 2;
  4. prima dell’inizio delle operazioni elettorali i candidati presentano al seggio elettorale una dichiarazione di accettazione di un’eventuale elezione;
  5. l’elezione si svolge a scrutinio segreto e ciascun membro della consulta provinciale può esprimere un solo voto;
  6. il seggio elettorale trasmette immediatamente il verbale dell’elezione all’intendente scolastico;
  7. l’intendente scolastico assegna i seggi ai primi eletti entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del verbale elettorale e dispone la proclamazione degli eletti mediante affissione all’albo dell’intendenza scolastica;
  8. i singoli candidati possono presentare ricorso all’intendente scolastico entro cinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti; la decisione deve essere adottata nei cinque giorni successivi ed è definitiva;
  9. la Giunta provinciale nomina i rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti;
  10. in caso di decadenza dalle consulte provinciali dopo lo svolgimento di elezioni suppletive, i rappresentanti dei genitori o degli studenti permangono nel Consiglio scolastico provinciale in qualità di membri qualora siano ancora in possesso dei requisiti per l’elettorato passivo ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3. 19)20)
19)
L'art. 27/bis è stato aggiunto dall'art. 4 del D.P.P. 15 gennaio 2004, n. 2.
20)
L'art. 27/bis, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.
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