(1) Qualora sussistano motivi di particolare urgenza o per esigenze idrauliche, il componente di Giunta competente per materia può autorizzare l'Agenzia 18) a rilasciare permessi provvisori per l'esecuzione dei lavori di cui alla domanda in corso di istruttoria.
(2) Il permesso provvisorio è concesso per una durata determinata, in nessun caso superiore a novanta giorni. Esso è assentito a rischio e pericolo del richiedente e ne deve essere fatta menzione nel decreto di concessione.