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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 491)
Regolamento di esecuzione in materia di regolazione dei corsi d'acqua e difesa del suolo 2)

1)
Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

TITOLO I
Norme generali

Art. 1 (Disposizione generale)

(1)  La legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 e l'Agenzia per la Protezione civile 3), sono indicate nel presente regolamento di esecuzione con i termini legge e rispettivamente Agenzia 3).

3)
L'art. 1, comma 1, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 2 (Catasto idrico)

(1)  Il catasto idrico di cui all'articolo 3 della legge è costituito dai beni immobili intestati al demanio idrico provinciale, integrato dall'elenco delle acque pubbliche e dalle concessioni ed autorizzazioni in atto.

Art. 3 (Contributi)

(1)  Il contributo a favore degli enti indicati all'articolo 3, comma 4, della legge può essere concesso fino al limite massimo del novanta per cento della spesa riconosciuta.

Art. 4 (Deroga alla fascia di rispetto)

(1)  La deroga di cui all'articolo 15, comma 3, della legge può essere stabilita o concessa con la procedura e per le esigenze ivi indicate anche nei rispettivi piani di attuazione.

Art. 5 (Scarico di serbatoi)

(1)  I titolari o gestori dei serbatoi di cui all'articolo 16 della legge, sono tenuti a fornire all'Agenzia 4)  il programma annuale per lo scarico o lo svuotamento dei serbatoi; la richiesta formale per l'autorizzazione dev'essere presentata almeno 72 ore prima della presunta data di inizio degli scarichi.

4)
L'art. 5, comma 1, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

TITOLO II

CAPO I
Atti di disposizione del demanio idrico

Art. 6 (Norme comuni)

(1)  Le norme del presente titolo si applicano al demanio idrico indicato all'articolo 2, agli alvei abbandonati di cui agli articoli 942 e 946 del codice civile, nonché alle opere idrauliche descritte all'articolo 14 della legge, indipendentemente dalle iscrizioni catastali o tavolari.

(2)  Le concessioni ed autorizzazioni, i pareri e nulla osta interessanti i beni di cui al comma 1 sono subordinati all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento e nelle altre norme vigenti in materia e si intendono sempre accordati:

  • a)  senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatta salva la competenza di ogni altro ente o amministrazione;
  • b)  con la facoltà di imporre nuove prescrizioni o condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti;
  • c)  con l' onere, che qualsiasi imposta o tassa, anche futura, resti a diretto ed esclusivo carico del concessionario.

CAPO II
Concessioni

Art. 7 (Norme regolanti le concessioni)

(1)  Chiunque voglia attraversare il demanio idrico con ponti, passerelle, piste da sci, fognature, acquedotti, metanodotti ed altre condutture o simili opere, occupare o prendere in affitto beni del demanio suddetto o estrarre sabbia, ghiaia ed altro materiale sassoso deve presentare domanda all'Agenzia 5)  in carta bollata, salve le esenzioni previste dalle vigenti norme sull'imposta di bollo.

5)
L'art. 7, comma 1, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 8 (Domanda e richiesta di documenti)

(1)  La domanda deve contenere nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita, codice fiscale del richiedente e la descrizione particolareggiata della concessione richiesta, corredata da una corografia e planimetria catastale aggiornata. Deve contenere inoltre i dati degli altri soggetti direttamente interessati a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento richiesto.

(2)  L'Agenzia 6)  richiede in seguito ogni informazione e documentazione, anche progettuale, che sarà necessaria per la valutazione della richiesta e per il rilascio della concessione; a tal fine si applica - in quanto ammessa - la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

6)
L'art. 8, comma 2, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 9 (Istruttoria)

(1)  L'istruttoria della domanda di concessione è curata dall'Agenzia 7), la quale, in base alla documentazione prodotta e previa valutazione di ogni altro elemento in merito, esprime il proprio parere sull'accoglimento o sulla reiezione della domanda. In caso di esito favorevole dell'istruttoria è redatto il disciplinare delle condizioni e prescrizioni da sottoporsi alla firma del richiedente per accettazione.

(2)  Il rilascio della concessione può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale, che può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 8)

(3)  Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi per ogni singola domanda, previo versamento di un deposito unico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000.

7)
L'art. 9, comma 1, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
8)
L'art. 9, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 27 gennaio 2022, n. 3.

Art. 10 (Decreto di concessione)

(1)  La concessione è assentita una volta completata l'istruttoria, con decreto del componente di Giunta competente per materia. 9)

(2)  Copia della concessione è notificata al titolare ed altra copia è trasmessa all'ufficio provinciale Entrate per i provvedimenti di competenza.

9)
La versione tedesca dell'art. 10, comma 1, è stata modificata ai sensi dell'art. 3, comma 7 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 11 (Durata e rinnovo della concessione)

(1)  Le concessioni per occupazioni ed affittanze hanno la durata massima di anni 30 e possono essere rinnovate alla scadenza su domanda dell'interessato, senza ulteriore documentazione, qualora la situazione della proprietà e delle opere in essa insistenti non abbia subito variazioni.

(2)  Il rinnovo, previo parere favorevole dell'Agenzia 10), viene concesso con decreto del componente di Giunta competente per materia.

(3)  La validità della concessione per attraversamenti cessa al momento in cui viene meno l'esercizio o la gestione dell'impianto o del servizio; la cessazione dell'esercizio o della gestione deve essere comunicata all'Agenzia 11). Questa provvede all'annullamento della concessione e, ove ritenuto necessario, ordina la riduzione in pristino dei luoghi.

(4)  I termini di scadenza previsti nelle concessioni per attraversamenti in atto sono soppressi. 12)

10)
L'art. 11, comma 2, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
11)
L'art. 11, comma 3, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
12)
L'art. 11 è stato modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 10 dicembre 1999, n. 66.

Art. 12 (Revoca delle concessioni)

(1)  Le concessioni possono essere revocate in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblico interesse anche con effetto immediato.Anche in caso di applicazione di un canone, non è dovuto alcun indennizzo o risarcimento per la rimozione o lo spostamento delle condutture o di altre opere del concessionario, reso necessario da sopravvenute esigenze di pubblico interesse. 13) 

(2)  La decadenza delle concessioni può essere pronunciata per non uso, per cattivo uso, oppure qualora il concessionario si sia reso moroso nel pagamento del canone o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione o dalla vigente normativa.

(3)  La revoca o la pronuncia di decadenza sono disposte con decreto del componente di Giunta competente per materia, previo parere del  direttore dell'Agenzia per la Protezione civile.  14) Nel decreto, da notificarsi al concessionario, è indicato il termine per la riduzione in pristino dei luoghi; qualora l'interessato non vi provveda, si procederà d'ufficio a sue spese. Alla riscossione delle relative spese si procede secondo le norme contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 15)

13)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 1 del D.P.G.P. 7 gennaio 1997, n. 1.
14)
L'art. 12, comma 3, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
15)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 13 (Rinuncia alla concessione)

(1)  Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, dandone comunicazione all'Agenzia 16)  a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.

(2)  La rinuncia non ha effetto se il concessionario non restituisce il decreto di concessione e non provvede alla riduzione in pristino dei luoghi.

(3)  Nel caso di rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa alla scadenza dell'annualità in corso alla data della comunicazione della rinuncia, rispettivamente della riduzione in pristino dei luoghi, se successiva.

16)
L'art. 13, comma 1, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 14 (Voltura delle concessioni)

(1)  Le concessioni sono personali; ogni atto di cessione, non autorizzato, è nullo e comporta la decadenza della concessione.

(2)  L'eventuale voltura di una concessione è assentita con decreto del componente di Giunta competente per materia su domanda congiunta del concessionario e del subentrante. Il nuovo concessionario è obbligato all'osservanza di tutte le prescrizioni imposte, nonché al pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta in relazione alla concessione.

Art. 15 (Variazione di domicilio)

(1)  Le variazioni di domicilio del concessionario devono essere immediatamente comunicate all'Agenzia 17).

17)
L'art. 15, comma 1, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 16 (Permessi provvisori)

(1)  Qualora sussistano motivi di particolare urgenza o per esigenze idrauliche, il componente di Giunta competente per materia può autorizzare l'Agenzia 18)  a rilasciare permessi provvisori per l'esecuzione dei lavori di cui alla domanda in corso di istruttoria.

(2)  Il permesso provvisorio è concesso per una durata determinata, in nessun caso superiore a novanta giorni. Esso è assentito a rischio e pericolo del richiedente e ne deve essere fatta menzione nel decreto di concessione.

18)
L'art. 16, comma 1, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 17 (Sdemanializzazione - proroga della concessione)

(1)  Nel caso in cui durante la concessione il bene concesso venga sdemanializzato, permane l'efficacia giuridica della concessione stessa, salvo un espresso atto di revoca o di pronuncia di decadenza.

CAPO III
Autorizzazioni

Art. 18 (Interventi soggetti al rilascio di una autorizzazione)

(1)  I provvedimenti concessori attinenti alle norme di sorveglianza e polizia idraulica, nonché gli atti di disposizione che interessano il demanio idrico diversi da quelli indicati all'articolo 7 sono rilasciati dal  direttore dell'Agenzia per la Protezione civile 19), con semplici autorizzazioni o permessi, fatte salve le competenze in materia della Giunta provinciale, del suo Presidente o dei consorzi di bonifica.

(2)  È rilasciata semplice autorizzazione inoltre nei seguenti casi:

  • a)  per l' estrazione di materiale inerte per una quantità non superiore a 5000 m³;
  • b)  per attraversamenti, occupazioni ed affittanze provvisori, comunque di durata non superiore ad un anno, prorogabili una sola volta per cause impreviste;
  • c)  per ricostruzione, innovazione o manutenzione di attraversamenti con ponti e guadi o di altre simili opere nelle forme e dimensioni già concesse;
  • d)  per attraversamenti con condotte ancorate a ponti o a strutture già esistenti e già soggette a concessione;
  • e)  per pascolo su superfici demaniali.
  • f)  per attraversamenti con condutture di acque ad uso potabile e domestico per una quantità d' acqua fino a complessivi 0,40 litri al secondo; 20)
  • g)  per attraversamenti con linee elettriche con tensione inferiore o pari a 1000 Volt, nonché per gli impianti di illuminazione pubblica e le relative opere accessorie. 21)

(3)  Alle autorizzazioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo secondo.

19)
L'art. 18, comma 1, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
20)
La lettera f) è stata inserita dall'art. 2 del D.P.G.P. 10 dicembre 1999, n. 66, e così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 7 luglio 2008, n. 30.
21)
La lettera g) è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 7 luglio 2008, n. 30.

TITOLO III
Norme comuni

Art. 19 (Criteri per la cessione di materiale)

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare direttive in ordine alle seguenti materie:

  • a)  obbligo del ricorso a trattativa privata per l' estrazione di materiale, qualora la presunta quantità superi 5000 m³;
  • b)  modalità della cessione di piante tagliate o da tagliare in occasione di interventi sistematori o di pulizia degli alvei o qualora il taglio si rilevi indispensabile per altre necessità.
  • c)  modalità per l' emanazione di provvedimenti concessori semplificati, volti a conferire - di preferenza a coltivatori confinanti - il diritto di godimento di un terreno appartenente al demanio idrico a scopi agricoli, nonché a concedere l'estrazione di materiale inerte per una quantità non superiore a 50 metri cubi.

(2)  Per l'assentimento delle concessioni ed autorizzazioni di estrazione di materiale inerte, le direttive devono uniformarsi ai seguenti principi informatori:

  • a)  impiego del materiale a fine d' interesse pubblico;
  • b)  possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative o di strutture di lavorazione da parte dei concessionari;
  • c)  valutazione degli aspetti naturalistici ed ambientali collegati all' intervento.

(3)  In ordine alla cessione delle piante, la Giunta provinciale può stabilire, che le stesse possano essere cedute in via breve, comunque previa valutazione dei criteri precedenti e ad avvenuto pagamento del valore commerciale; può disporre inoltre di rinunciare alla riscossione del corrispettivo, qualora si tratti di legna di modesto valore o quando i costi delle operazioni di accertamento e delle altre procedure connesse risultino eccessive rispetto al valore del materiale.

(4)  I provvedimenti semplificati di cui al comma 1, lettera c) sono soggetti, in quanto compatibile, alle norme generali valide per le concessioni ed autorizzazioni e saranno rilasciati per atti fino a un canone annuo non superiore al minimo contrattuale stabilito dalla Giunta provinciale. 22)

22)
L'art. 19 è stato modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 7 gennaio 1997, n. 1, e dall'art. 3 del D.P.G.P. 10 dicembre 1999, n. 66.

Art. 20 (Criteri per la scelta del concessionario)   delibera sentenza

(1)  Alla Giunta provinciale è demandata inoltre la competenza di predeterminare in dipendenza di più domande concorrenti, i criteri di scelta e di preferenza del concessionario.

massimeDelibera 17 marzo 2020, n. 185 - Criteri per il rilascio di concessioni di occupazione di beni del demanio idrico provinciale

Art. 21 (Accordi sostitutivi di una concessione)

(1)  È facoltà del  direttore dell'Agenzia per la Protezione civile 23)  concludere, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e previo parere positivo del componente di Giunta competente per materia accordi sostitutivi di una concessione o autorizzazione aventi per oggetto le seguenti controprestazioni:

  • a)  fornitura di materiale o prestazioni di servizi occorrenti per l' esecuzione di lavori di regolazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo;
  • b)  rilascio di un atto concessorio ai fini della tacitazione di danni o pregiudizi subiti dall' interessato in seguito all'esecuzione di opere di regolazione dei corsi d'acqua o di difesa del suolo.
23)
L'art. 21, comma 1, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 22 (Incombenze dell'Agenzia)  24)

(1)  L'Agenzia 25)  è tenuta ad aggiornare costantemente i registri delle concessioni e delle autorizzazioni, con l'indicazione della generalità e del domicilio del concessionario, della località e dell'oggetto della concessione, della misura della superficie interessata, della data e del numero dell'atto, e della scadenza della concessione, e delle relative volture o rinnovi.

24)
Il titolo dell'art 22 è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
25)
L'art. 22, comma 1, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 23   26)

26)
L'art. 23 è stato abrogato dall'art. 4 del D.P.G.P. 10 dicembre 1999, n. 66.

Art. 24 (Attività private soggette a denuncia di inizio)

(1)  Per gli attraversamenti con semplici condutture aeree poste ad una altezza superiore a cinque metri dai beni di cui all'articolo 6, comma 1, nonché per spianamenti di prati ed aree nella fascia di rispetto, già intensivamente coltivati senza opere murarie o abbassamenti del terreno e per lo sfalcio dell'erba che spontaneamente cresce sulle sponde e sugli argini privi di specie vegetali arboree ed arbustive si applica l'articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, ferma restando la competenza di ogni altro ente o amministrazione.

(2)  La denuncia deve contenere tutti gli elementi di cui all'articolo 8, nonché la dichiarazione di sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge; gli interventi e le iniziative di cui al comma 1 possono essere iniziati dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia. 27)

27)
L'art. 24 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.G.P. 10 dicembre 1999, n. 66.

Art. 25 (Interventi collegati a una utilizzazione delle acque e alla costruzione ed all'esercizio di impianti di distribuzione di energia elettrica)

(1)  Le opere di presa o di immissione, nonché gli attraversamenti e le occupazioni di demanio idrico connessi con l'utilizzazione di acque pubbliche vengono autorizzati direttamente con i relativi decreti di riconoscimento, di autorizzazione o concessione, mentre le autorizzazioni per gli attraversamenti del demanio suddetto con linee elettriche e la realizzazione delle relative pertinenze nelle fasce di rispetto vengono inserite nei provvedimenti emessi a norma del testo unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775.

(2)  Le eventuali prescrizioni idrauliche, imposte dall'Agenzia 28), vengono trascritte nei rispettivi provvedimenti concessori. 29)

28)
L'art. 25, comma 2, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
29)
L'art. 25 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.G.P. 7 gennaio 1997, n. 1.

TITOLO IV
Canoni demaniali

Art. 26 (Determinazione dei canoni)   delibera sentenza

(1)  Le concessioni e le autorizzazioni sono soggette al pagamento di un canone stabilito in misura fissa o in misura proporzionale dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 25 della legge.

(2)  Nel caso di concessione pluriennale, il canone è dovuto per intero se la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la concessione venga rilasciata nel secondo semestre.

I canoni di cui alla tariffa sono riscossi:

  • a)  mediante avvisi di pagamento informatizzati, emessi dall' Ufficio provinciale entrate in tutti i casi di concessioni di carattere pluriennale; 30)
  • b)  a mezzo di versamento diretto in tesoreria da parte degli interessati in tutti gli altri casi, anteriormente o contemporaneamente al rilascio del provvedimento.

(3)  In alternativa al pagamento annuale del canone il titolare della concessione può pagare in unica soluzione un importo corrispondente alla somma dei canoni dovuti per tutta la durata della concessione diminuito di un quarto. 31)

massimeDelibera 25 gennaio 2022, n. 44 - Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49 e ridefinizione dei canoni di concessione attinenti al demanio idrico
30)
La lettera a) è stata sostituita dall'art. 6 del D.P.G.P. 10 dicembre 1999, n. 66.
31)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 4 del D.P.G.P. 7 gennaio 1997, n. 1.

Art. 27 (Esenzione e riduzione dei canoni)

(1)  Gli attraversamenti del demanio idrico non sono soggetti al pagamento di un canone. L'esenzione dal canone per dette concessioni si applica a partire dal 1o  gennaio 2000. 32) 

(2)  Qualora il concessionario persegua finalità nell'interesse di una collettività, il componente di Giunta competente per materia può ridurre il canone fino all'azzeramento dello stesso, sempreché il richiedente non tragga alcun lucro dalla concessione.

(3)  La riduzione del canone è disposta dal  direttore dell'Agenzia per la Protezione civile 33), qualora si ravvisi un particolare interesse per il demanio.

(4)  L'oggetto della concessione o dell'autorizzazione di cui al comma 2, è sottoposto al vincolo di destinazione che risulta dal provvedimento stesso. In caso di destinazione ad uso diverso è pronunciata l'immediata decadenza del provvedimento e l'interessato è obbligato al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio del canone previsto per il tipo di utilizzazione. 34) 

(5)  Possono essere esonerati dal pagamento del canone le occupazioni occasionali di durata non superiore ad una giornata e lo sfalcio d'erba sulle sponde e sugli argini.

32)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 7 del D.P.G.P. 10 dicembre 1999, n. 66.
33)
L'art. 27, comma 3, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
34)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 7 del D.P.G.P. 10 dicembre 1999, n. 66.

Art. 28 (Canoni per opere eccezionali)

(1)  Per eventuali opere eccezionali o non espressamente previste nella tariffa, il canone è fissato di volta in volta dal  direttore dell'Agenzia per la Protezione civile 35)  e commisurato, ove sia possibile, al canone per opere e concessioni analoghe contemplate dalla tariffa.

35)
L'art. 28, comma 1, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 29 (Applicabilità dei nuovi canoni)

(1)  Fino a nuova determinazione dei canoni continua ad applicarsi la tariffa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(2)  I nuovi canoni entrano in vigore:

  • a)  per le nuove concessioni ed autorizzazioni, dal giorno in cui la relativa deliberazione della Giunta provinciale è divenuta esecutiva;
  • b)  per le concessioni in atto, dal 1° gennaio 1995.

TITOLO V
Disciplina dei lavori di cui all'articolo 5 della legge

Art. 30 (Criteri per l'assunzione dei lavori)

(1)  Gli enti che intendono avvalersi dell'Agenzia 36)  per l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 5 della legge, devono inoltrare apposita domanda al componente di Giunta competente per materia corredandola con disegni o progetti tecnici e con le prescritte autorizzazioni, licenze o concessioni.

(2)  La Giunta provinciale, su proposta del componente di Giunta competente per materia, sentito il  direttore dell'Agenzia per la Protezione civile37) in merito alla compatibilità dei lavori con l'attuazione del programma annuale dei lavori istituzionali, autorizza con propria deliberazione l'affidamento dei lavori all'Agenzia 38)  stessa.

(3)  Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale determina l'importo della spesa da porre a carico dell'ente committente.

(4)  Detto importo, comprensivo dell'ammontare delle spese occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per la relativa direzione tecnica, in quanto prestata da liberi professionisti, nonché di una quota per imprevisti, deve essere versato in via anticipata su un apposito conto corrente bancario intestato all'Agenzia 39). In caso di mancato versamento di tale importo entro il termine assegnato, l'autorizzazione si intende decaduta a tutti gli effetti.

(5)  Le somme versate sono gestite in economia dal  direttore dell'Agenzia per la Protezione civile 40)   il quale provvede al pagamento dei listini paga degli operai, delle fatture dei fornitori, degli onorari spettanti ai direttori dei lavori in quanto dovuto e di ogni altra spesa connessa con l'esecuzione del lavoro commissionato.

(6)  La Giunta provinciale, in relazione alla natura e all'importanza dei lavori da eseguire ed alla compatibilità degli stessi con i servizi d'istituto dell'Agenzia 41), stabilisce altresì se l'ente committente possa avvalersi per la direzione dei lavori della prestazione personale di un tecnico dell'Agenzia 41)  o se alla stessa si debba provvedere mediante incarico ad un privato professionista. In tale caso l'incarico viene conferito dal  direttore dell'Agenzia per la Protezione civile 42)  in base ad apposito disciplinare.

36)
L'art. 30, comma 1, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
37)
L'art. 30, comma 2, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
38)
L'art. 30, comma 2, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
39)
L'art. 30, comma 4, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
40)
L'art. 30, comma 5, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
41)
L'art. 30, comma 6, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
42)
L'art. 30, comma 6, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 31 (Compensazione delle spese amministrative)

(1)  Le spese amministrative connesse con l'espletamento di questi lavori sono a carico degli enti committenti. Esse si considerano compensate in misura forfettaria ed in modo omnicomprensivo con gli interessi bancari maturati sulle somme anticipate ai sensi del precedente articolo 30, comma 3.

(2)  Al termine di ogni anno detti interessi affluiscono sul conto della Tesoreria della Provincia e vengono introitati su un apposito capitolo del bilancio provinciale.

Art. 32 (Svolgimento dei lavori)

(1)  L'inizio dei lavori viene disposto con verbale del direttore dell'Area funzionale bacini montani dell'Agenzia, o suo delegato. 43)

(2)  In caso di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse il direttore dell'Area funzionale bacini montani dell'Agenzia  può ordinare la sospensione dei lavori, disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la sospensione oppure dichiarare risolto l'incarico. 44)

(3)  Qualora la sospensione si protragga per più di tre mesi, l'ente committente può chiedere la risoluzione dell'incarico.

(4)  La contabilità dei lavori ed i rendiconti delle spese vengono eseguiti secondo le disposizioni di cui al capo quarto del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

(5)  L'ente committente può chiedere all'Agenzia 45)  la presentazione di rendiconti mensili debitamente documentati.

(6)  Entro due mesi dalla presentazione del rendiconto finale l'ente interessato deve provvedere alla nomina del collaudatore stabilendo un termine per la presentazione degli atti di collaudo.

43)
L'art. 32, comma 1, è stato così modificato dall'art. 3, comma 2 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
44)
L'art. 32, comma 2, è stato così modificato dall'art. 3, comma 2 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
45)
L'art. 32, comma 5, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 33 (Relazione annuale)

(1)  Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le delibere di autorizzazione adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile 46)  presenta una relazione alla Giunta provinciale sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione.

46)
L'art. 33, comma 1, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 34 (Abrogazione di norme)

(1)  Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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